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ENAC, ecco il nuovo regolamento droni

Nei giorni scorsi ENAC, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, ha pubblicato il nuovo regolamento per i droni. Di seguito le novità più importanti, vi invito comunque a leggere il regolamento completo disponibile a questo link:

Aggiornamento 27 dicembre 2015

Un “gradito” regalo da parte di ENAC. E’ stato pubblicato il 24 dicembre un emendamento al Regolamento (Edizione 2) che inserisce alcuni nuovi limiti e fa retromarcia su alcuni punti, come la possibilità di volare nei CTR.

Documento completo
Regolamento “Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto” – Edizione 2, Emendamento 1 del 21 dicembre 2015

Nuovo regolamento droni (APR)

Novità per i droni a scopo ricreativo e sportivo – uso ludico – hobby

Se un drone viene utilizzato per scopi ricreativi e sportivi è paragonato ad un aeromodello. Non è necessario l’attestato per pilotarlo.

L’ENAC definice in questo modo l’aeromodello:

Dispositivo aereo a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, impiegato esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotato di equipaggiamenti che ne permettano un volo autonomo, e che vola sotto il controllo visivo diretto e costante dell’aeromodellista, senza l’ausilio di aiuti visivi.

Gli aeromodelli non sono considerati aeromobili.

Se invece il drone non è utilizzato per scopi ricreativi e sportivi è considerato APR (aeromobile a pilotaggio remoto). L’APR e il sistema di stazione di terra e/o radiocomando è denominato SAPR (sistema aereo a pilotaggio remoto).  L’APR è considerato aeromobile.

Se utilizzate il drone (di peso inferiore ai 25 kg) come un aeromodello, quindi per divertimento, potete volare:

in aree opportunamente selezionate dall’aeromodellista, di raggio massimo di 200 m. e di altezza non superiore a 70 m., non popolate, sufficiente lontane da edifici, infrastrutture e istallazioni, all’esterno delle ATZ istituite o ad una distanza di almeno 5 km dal perimetro di un aerodromo privo di ATZ. Non è consentito il sorvolo delle aree proibite o regolamentate. E’ consentita l’attività di volo fino ad una altezza massima di 150 m. purché l’aeromodellista sia titolare di un Attestato di aeromodellista con abilitazione al pilotaggio di aeromodelli rilasciato dall’Aero Club d’Italia.

Potete volare senza dover richiedere autorizzazione se rispettate i seguenti requisiti:

1) sia effettuata di giorno e l’aeromodellista mantenga il continuo contatto visivo con l’aeromodello, senza l’ausilio di dispositivi ottici e/o elettronici;
2) sia effettuata in aree opportunamente selezionate dall’aeromodellista, fino ad un’altezza massima di 70 m AGL entro un raggio massimo di 200 m, in zone non popolate, sufficientemente lontano da edifici, infrastrutture e installazioni;
3) al di fuori dell’ATZ di un aeroporto, oppure ad una distanza superiore a 5 Km dall’aeroporto (ARP o coordinate geografiche pubblicate), laddove non sia istituita una ATZ a protezione del traffico di aeroporto;
4) al di fuori dei CTR;
5) al di fuori delle zone regolamentate attive e delle zone proibite.

L’attività è consentita solo di giorno e a vista, ovvero senza l’ausilio di strumentazione FPV, e bisogna dare precedenza a qualsiasi altro traffico presente in zona (aeroplani, elicotteri, ultraleggeri, parapendio, deltaplani…)

Per tutti i dettagli leggete l’articolo 35 del Regolamento, dove si ricorda che è comunque vietato volare su assembramenti di persone, in aree urbane… bisogna rispettare le disposizioni emesse dalle amministrazioni locali (ad esempio non si può volare in un Oasi naturalistica, nei parchi ecc ecc).

—Aggiornamento 27 dicembre 2015—

A seguito della pubblicazione dell’Emendamento 1 al Regolamento, per gli aeromodellisti è vietato l’utilizzo dei droni all’interno dei CTR. Per chi non avesse nozioni di navigazione aerea, il CTR è uno spazio aereo sempre controllato ” istituito in prossimità di uno o più aeroporti sui quali insiste un intenso flusso di traffico, tale da richiedere uno spazio ed un ente adeguati a gestire con sicurezza e speditezza tale flusso, sia in arrivo che in partenza, da tali aeroporti”.

Facendo riferimento alla mappa sottostante, è vietato volare in alcune parti delle zone colorate di rosa. Questa mappa ha solo scopo indicativo, per recuperare le carte aggiornate dei CTR dove consultare l’AIP.

Per la precisione: la zona interna del CTR, che ha come centro l’aerodromo, ha come limite inferiore il suolo. Le zone più esterne del CTR possono avere come base una una quota superiore, che potrebbe permettere l’attività amatoriale con droni e aeromodelli. Bisogna dotarsi di AIP e verificare le quote. Questo vale anche per i droni con peso inferiore ai 300 gr (che erano stati “liberalizzati”)

In questa mappa ho preso come esempio il CTR di Roma. L’ho evidenziato con il colore blu.

Come potete vedere, il CTR di Roma è suddiviso in 6 Zone. Nella zona 1, che include l’aeroporto di Fiumicino, non si può volare da “SFC” (= surface, da quota zero) fino a 3500 piedi AMSL (Above mean sea level – Al di sopra del livello medio del mare). Nelle altre zone si può volare con il drone… ad esempio nella zona 6 il CTR parte da 2500 piedi (circa 700 metri), quindi è possibile utilizzare il drone, rispettando sempre le altre regole emanate da ENAC e le regole della navigazione aerea.
Fare attenzione alle zone “P”, “R”, e “D” (vietate, regolamentate, pericolose – i dettagli sono sempre sull’AIP), fare attenzione alle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi (Canadair e Elicotteri), verificare eventuali NOTAM…

Carte VFR – AIP ENAV :
http://www.enav.it/enavWebPortalStatic/AIP/enr/enr6/ENR6.htm
Sommario NOTAM – AIP ENAV:
http://www.enav.it/enavWebPo…/AIP/publications/SOM_NTM.pdf
Disposizioni e procedure alla lotta agli incendi boschivi – Protezione Civile
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/Direttiva_AIB_2015.pdf

Occhio alla privacy

Dopo poche ore dalla diffusione del nuovo regolamento, erano emersi alcuni dubbi riguardo l’interpretazione del comma 6 dell’articolo 35:

Su un aeromodello utilizzato in un luogo aperto al pubblico non possono essere istallati dispositivi o strumenti che ne configurino l’uso in operazioni specializzate.

In un intervista pubblicata su DDAY.IT, l’ingegner Cardi (Direttore Centrale Regolazione Tecnica dell’Enac) chiarisce subito che è proprio l’uso del drone a qualificare il tipo di drone: se l’uso del drone è professionale rientra nella categoria dei SAPR, Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto, e viene regolamentato dall’Enac, se invece l’uso è privato e rientra nel concetto di aeromodello e ha una normativa a parte.

Questo comma serve per differenziare in maniera ancora più marcata l’uso dei droni a scopo ricreativo rispetto i droni ad uso professionale (operazioni specializzate), impedendo all’aeromodellista di effettuare riprese con telecamera (gopro, lidar, termica, o qualunque essa sia) per poi venderle.

Come riportato sempre su DDAY.IT, l’Enac non intende certo limitare le riprese ad uso personale, quindi niente impedisce di usare droni con videocamere: certo è che installando su un drone di questo tipo camere ad infrarossi, sensori che rilevano fughe di calore o sostanze particolari e camere per riprese microscopica per fessurazioni in edifici o ponte si sta facendo attività professionale mascherandola da privata.

Ricordate che comunque le riprese video vanno effettuate nel rispetto della privacy. In caso di violazione della privacy le sanzioni amministrative vanno da 6mila a 36mila euro mentre il trattamento illecito dei dati può costarvi la reclusione fino a 3 anni.

Queste che avete appena letto sono le indicazioni di base che dovete rispettare se usate il drone per scopi ludici, come appassionati. Tutte le altre indicazioni che troverete qui sotto fanno riferimento a chi dovrà usare il drone per scopi professionali (operazioni non critiche, critiche e specializzate…).


 

Droni sotto i 2 kg

La novità più importante e attesa da più di un anno riguarda i droni inoffensivi con massa uguale o inferiore ai 2 Kg : per questi APR 

tutte le operazioni specializzate sono considerate non critiche in tutti gli scenari operativi, a condizione che gli aspetti progettuali e le tecniche costruttive dell’APR abbiano caratteristiche di inoffensività, precedentemente accertate dall’ENAC o da soggetto da esso autorizzato.

Bisogna fare attenzione alla dicitura “caratteristiche di inoffensività” , dove si intende un APR che in caso di impatto abbia bassa energia cinetica, sia frangibile, non abbia parti taglienti esposte… in poche parole non un DJI Phantom o un quadricottero “classico”. Attendiamo delucidazioni da ENAC a riguardo…

Quali sono le operazioni specializzate non critiche che si possono svolgere con i droni sotto i 2 kg [Art.9 del Regolamento] ?

Per operazioni specializzate non critiche si intendono quelle operazioni condotte in VLOS* che non prevedono il sorvolo, anche in caso di avarie e malfunzionamenti, di:
–  aree congestionate, assembramenti di persone, agglomerati urbani;
– infrastrutture sensibili

*Visual Line of Sight (VLOS): operazioni condotte entro una distanza, sia orizzontale che verticale, tale per cui il pilota remoto è in grado di mantenere il contatto visivo continuativo con il mezzo aereo, senza aiuto di strumenti per aumentare la vista, tale da consentirgli un controllo diretto del mezzo per gestire il volo, mantenere le separazioni ed evitare collisioni

Per la conduzione delle operazioni è sufficiente che
– il drone sia pilotato da persone in possesso dell’Attestato di Pilota di APR in corso di validità (il pilota può assumere le funzioni di operatore)
– l’operatore deve presentare all’ENAC la dichiarazione che attesti la rispondenza alle applicabili sezioni del Regolamento e indichi le condizioni e i limiti applicabili alle operazioni di volo previste

Quindi per chi deve “lavorare” con i droni sotto i 2 kg sarà tutto più semplice… forse…

Droni sotto i 0,3 kg

Per i droni sotto i 0,3 kg di peso e che non superino i 60 km/h di velocità sono previste ulteriori facilitazioni: tutte le operazioni eseguite con questi APR sono non critiche in tutti gli scenari operativi (quindi non serve autorizzazione di ENAC) e non è richiesto l’Attestato di Pilota di APR. E’ necessario comunque rispettare le altre regole , quindi è proibito il sorvolo di assembramenti di persone, per cortei, manifestazioni sportive o inerenti forme di spettacolo o comunque di aree dove si verifichino concentrazioni inusuali di persone.

—Aggiornamento 27 dicembre 2015—

A seguito della pubblicazione dell’Emendamento 1 al Regolamento, se volete utilizzare un drone da 300 gr per le operazioni specializzate (cioè per lavorarci) è necessario che le “parti rotanti siano protette da impatto accidentale”. Ovvero paraeliche.

Novità per le Operazioni e Sorvolo Aree Urbane

E’ possibile volare in città , ma bisogna distinguere lo scenario e i requisiti.

E’ consentito il sorvolo delle aree urbane in condizioni VLOS ai SAPR che dimostrino un accettabile livello di sicurezza. La conformità a tale requisito è ritenuta soddisfatta ove il SAPR sia dotato di:
– software conforme agli standard EUROCAE ED-12 almeno al livello di affidabilità progettuale D
– sistemi idonei a mantenere il controllo delle operazioni in caso di perdita del data link o a mitigarne gli effetti
– terminatore di volo, indipendente dal sistema di comando che, ove attivato, consenta una moderata esposizione a potenziali danni da impatto.

Quadricottero.com ci spiega nel dettaglio gli scenari:

1. OPERAZIONE SVOLTA IN SCENARIO URBANO IN ZONA DETERMINATA

Per svolgere un operazione in scenario urbano in una determinata zona, la nuova edizione del regolamento mette un po’ d’ordine integrando nella normativa quelle che venivano chiamate:

Operazioni critiche in scenari misti. Si tratta di operazioni critiche che prevedono di operare in un’area urbana in cui non vi devono essere persone a parte quelle indispensabili alle operazioni e addestrate allo scopo. L’area deve avere anche il cosiddetto buffer, una zona cuscinetto di confine entro cui il drone in caso di malfunzionamento deve terminare il volo senza sconfinare nell’area adiacente. Per assicurare che il drone non sconfini fuori dall’area delle operazioni + buffer il drone deve essere obbligatoriamente equipaggiato con un terminatore del volo indipendente dall’elettronica del mezzo e con un suo segnale radio. Un’alternativa al terminatore può essere rappresentato dal vincolo di un cavo. LIVELLO DI DIFFICOLTA’ MEDIO

2. OPERAZIONI CRITICHE E SORVOLO DI AREE URBANE

E’ la nuova possibilità offerta dal regolamento. Fatto salvo il divieto di sorvolo di assembramenti di persone è possibile sorvolare un’area urbana anche con presenza di persone e cose. Per fare ciò si può utilizzare:

Un drone il cui software sia conforme agli standard aeronautici EUROCAE ED-12 livello D o soluzione equivalente che assicuri lo stesso livello di affidabilità. Si deve avere anche un sistema che mantenga il controllo anche in caso di perdita di data link e un terminatore del volo che quando attivato non crei danni elevati da impatto (ndr: abbinamento terminatore con paracadute) LIVELLO DI DIFFICOLTA’ MOLTO ELEVATO

OPPURE

Un drone sotto i 2Kg. di peso le cui caratteristiche siano dichiarate inoffensive da ENAC o da società terza incaricata. Le caratteristiche di inoffensività rese note ad oggi rendono molto difficile per un drone multirotore rientrare in questa categoria. L’operatore di questi mezzi ha delle facilitazioni burocratiche. LIVELLO DI DIFFICOLTA’ MOLTO ELEVATO

OPPURE

Un drone sotto i 300 grammi di peso. Il pilota è esentato dall’ottenere attestati, è necessario soltanto registrarsi come operatore LIVELLO DI DIFFICOLTA’ MOLTO BASSO

Novità per le operazioni in VLOS, introduzione dell EVLOS

Nell’articolo 24  sono stati aggiornati i limiti entro i quali si possono effettuare voli VLOS, ovvero mantenendo il contatto visivo: distanza massima di 500 metri e altezza massima di 150 (oltre alla possibilità per l’ENAC di autorizzare, a determinate condizioni, distanze e altezze superiori).

Nelle aree sottostanti le traiettorie di decollo ed atterraggio oltre i limiti dell’ATZ e fino a 15 km, il limite di altezza per le operazioni dei SAPR è fissato a 30m AGL (dal suolo).

Le operazioni con SAPR possono essere svolte all’interno dell’ATZ oppure ad una distanza inferiore a 5 km dall’aeroporto, come applicabile, secondo le procedure pubblicate dall’ENAC.

Restano proibiti i sistemi elettronici ottici per aumentare la portata visiva ma si possono utilizzare osservatori o stazioni di pilotaggio supplementari [EVLOS, articolo 25]

Novità per le operazioni BLOS

L’articolo 26 introduce le direttive per eseguire le operazioni in BLOS, ovvero operazioni condotte “a distanze tali per cui non possono essere applicate le procedure per evitare le collisioni mediante osservazione visiva”

Volo al chiuso, indoor

L’ENAC non regolamenta il volo indoor, ma specifica che è comunque proibito sorvolare gli assembramenti di persone.

 

Trasporto merci

E’ stata introdotta la possibilità di trasportare merci con gli APR. Sarà possibile trasportare anche merci pericolose, ma bisognerà richiedere un permesso speciale all’ENAC

Novità Attestato e Licenza di Pilota APR – Centri di addestramento

L’Attestato e la Licenza di Pilota di APR occorrono ai piloti che devono condurre operazioni critiche e specializzate. Hanno una validità di cinque anni. Il pilota ha l’obbligo di registrare la propria attività di volo e non può effettuare operazioni specializzate se nei 90 giorni precedenti alla data dell’attività in operazioni specializzate non ha effettuato almeno tre distinti voli con il SAPR.

Le licenze saranno di due tipi:
– Attestato di Pilota di APR: necessario per la conduzione di APR di massa operativa al decollo minore di 25 kg in condizioni VLOS [Articolo 21 del Regolamento] – Licenza di Pilota di APR: necessario per la conduzione di APR in operazioni BLOS oppure di APR con massa al decollo maggiore o uguale a 25 kg

Per l’Attestato il pilota deve:
– essere in possesso di un certificato medico rilasciato da un Esaminatore Aeromedico (licenza LAPL, quarta classe – è riconosciuto anche il certificato medico di seconda classe)
– conoscere le regole dell’aria (quindi frequentare un corso – non necessario in caso sia in possesso di licenza PPL o VDS)
– effettuare un programma di addestramento sul tipo o classe di APR  da condurre
– superare un esame pratico con un Esaminatore presso un Centro di Addestramento APR approvato.

Per la Licenza il pilota deve:
– essere in possesso di un certificato medico di terza classe
– dimostrare adeguate conoscenze aeronautiche di base e capacità di conduzione dell’APR ( = frequentare un corso, non necessario se in possesso di una Licenza di pilota CPL e Abilitazione IR)
– l’ENAC stabilisce caso per caso i requisiti applicabili ai piloti per la conduzione di APR in operazioni BLOS o di massa al decollo uguale o maggiore di 25 kg.

Quindi le vecchie licenze dovranno essere convertite in base al nuovo regolamento. Scompariranno le scuole di volo SAPR per far posto ai nuovi centri di addestramento

Droni suddivisi in “classi”

Le licenze saranno quindi differenziate per classi di macchine, come avviene già oggi per gli aerei (monomotori a pistoni, bimotori…), ma per gli APR ancora non è chiaro quali siano queste classi. Così come non è chiaro quale sia il meccanismo per certificare il drone, visto che ENAC per ora ha introdotto solo il concetto di “certificazione di progetto” [Articolo 13 del Regolamento]. Attendiamo delucidazioni da ENAC.

La Roadmap

Come riportato da www.quadricottero.com, vediamo insieme queste e altre novità riassunte in una timeline:

MARTEDI 15 SETTEMBRE 2015
Entra in vigore gran parte del Regolamento ENAC sui mezzi aerei a pilotaggio remoto 2° Edizione. Da questo momento in poi le operazioni VLOS ( volo a vista ) come quelle effettuate nelle operazioni non critiche hanno il nuovo limite di 500 metri di distanza del drone dal pilota e di 150 metri di altezza massima.

La visita medica per il pilota dei mezzi inferiori ai 25Kg. di peso viene declassata alla visita prevista per la licenza LAPL ( classe IV ) che richiede requisiti psicofisici inferiori rispetto a quella attuale di II classe

VENERDI 1 GENNAIO 2016
Con l’inizio del nuovo anno arriva la novità del sistema web ENAC per le dichiarazioni di rispondenza al regolamento per colui che vuole diventare operatore di operazioni non critiche effettuate con mezzi sotto i 25 Kg. di peso, con mezzi inoffensivi sotto i 2 Kg. di peso e con mezzi sotto i 300 grammi di peso. Per diventare operatore basterà compilare i campi a riempimento obbligato, se si salta un passaggio la procedura non va avanti. Secondo quanto dichiarato da funzionari ENAC nei mesi scorsi, se la procedura terminerà a buon fine si diventerà istantaneamente operatori.

Analogamente, le scuole di volo e i centri di addestramento inizieranno a notificare all’ ENAC via web il superamento degli esami dei piloti, ovvero la trasmissione del nominativo che ha ottenuto l’attestato di volo

VENERDI 1 APRILE 2016
Scatta l’obbligo per i nuovi piloti che vogliono condurre mezzi sotto i 25 Kg. di ottenere il nuovo attestato di pilota SAPR , una sorta di patentino che certifica il superamento dell’esame teorico e pratico con un esaminatore presso un centro di addestramento approvato ENAC

Fino al 31 Maggio 2016 è ancora possibile diventare pilota utilizzando il sistema in vigore oggi con il “vecchio regolamento”. I piloti già esistenti, da questa data in poi possono convertire la propria qualificazione con il nuovo sistema: hanno tempo fino al 1 Ottobre 2016

Per questi motivi dal 1° Aprile le “vecchie” scuole di volo SAPR cesseranno di esistere per lasciare il posto ai nuovi centri di addestramento.

MERCOLEDI 1 LUGLIO 2016
E’ il giorno in cui scadono le autorizzazioni e i riconoscimenti ottenuti dagli operatori con l’ edizione 1 del regolamento. Gli operatori di oggi, quindi, dovranno convertire le autorizzazioni e dichiarazioni entro questo termine. Dal 1 GENNAIO 2016 le dichiarazioni di rispondenza devono essere confermate tramite inserimento nel data base ENAC

E’ anche il giorno in cui scatta l’obbligo di avere a bordo un sistema identificativo elettronico che trasmetta dati in tempo reale di dati inerenti l’APR, sul proprietario e i dati essenzili di volo. Le caratteristiche di questo sistema saranno fissate da ENAC

Buon divertimento!

Il nuovo regolamento ENAC entrerà in vigore 60 giorni dopo la sua pubblicazione e dunque le regole saranno operative dal prossimo 15 settembre. Vi invito a leggere integralmente il nuovo regolamento per aggiornarvi su tutte le novità, e a leggere il nostro Vademecum disponibile a questo link: Alcuni consigli per chi si avvicina al mondo dei droni

Prudenza e buon senso, sempre!

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14 Commenti

  1. ma non ce possibilita di scaricare sul proprio coumpiuter queste pagine? e quelle dell’enac senza per forza iscriversi?

  2. Una domanda, ma è sempre vietato il volo autonomo ( non intendo assistito ) anche in aree del tutto private e anche se il drone è sotto i 0,3. Kg. ? Se ad esempio vorrei far girare il drone a bassa quota nel giardino di casa facendo delle riprese per sorveglianza in automatico sarei fuori legge ?

    Ciao e Grazie in anticipo.

    1. Ciao Stefano. Nel regolamento, ENAC definisce in questo modo l’aeromodello: “Aeromodello: dispositivo aereo a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, impiegato esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotato di equipaggiamenti che ne permettano un volo autonomo, e che vola sotto il controllo visivo diretto e costante dell’aeromodellista, senza l’ausilio di aiuti visivi. ” Inoltre, se il drone viene utilizzato per scopi ludici/privati, deve volare di giorno in condizioni VLOS e l’aeromodellista deve mantenere il continuo contatto visivo con l’aeromodello. Secondo me non puoi farlo volare attraverso waypoint, follow-me e/o automatismi simili. Dovresti provare a scrivere direttamente ad ENAC e chiedere chiarimenti, non vorrei darti indicazioni sbagliate. A riguardo, leggi anche qui: http://www.dronitaly.it/droni-follow-me-sono-inevitabili-prima-enac-ci-pensa-meglio-e/

  3. Io credo che l’Italia come al solito sia l’ufficio complicazioni degli affari semplici. È troppo complicato rendere obbligatorio un terminatore di volo, paracadute e un’ assicurazione?
    Si fa tanto casino intorno ai droni che comunque, almeno per quelli sotto i 2 kg. e volando ad altezze minime non credo che ammazzino nessuno e gente che ha investito e ammazzato persone con l’automobile non fa neanche un giorno di galera e al massimo gli sospendono la patente per qualche mese. Ora dico visto che è stata autorizzata la vendita di questi ufo, obbligate i rivenditori a rimborsare i clienti che l’hanno acquistato, perché con queste regole dalle mie parti si può volare solo in mare aperto.

    1. Nell’articolo dove scrivi che la zona CTR 6 DI ROma si puo volare ma poi scrivi attenzione alle zone ctr D pericolose ecc non ho capito nella leggenda la Ctr 6 di roma vedo che sta scritto D si vola o no?

      1. La “D” che leggi nella leggenda fa riferimento al tipo di spazio aereo che in questo caso è appunto di classe “D”. La classificazione dello spazio aereo è contraddistinta dalle lettere da “A” a “G”, dove lo spazio A è quello più ristretto, G più “libero”.

        Le zone “P”, “R”, e “D” (P=prohibited=vietate, R=restricted=regolamentate, D=danger=pericolose) sono invece delle porzioni di spazio aereo dove vengono applicate particolari restrizioni. Le puoi individuare sulla mappa perchè sono identificate da una lettera e un numero. Ad esempio nella zona 6 del CTR di Roma trovi la R123 (vicino il lago di Bracciano), è facilmente individuabile perchè la zona è colorata di rosso. Le zone “P” sono colorate di viola. Se scarichi l’AIP trovi, per ogni aerea, le restrizioni correlate.

        Per qualsiasi dubbio chiedi pure!

  4. Allora cosa dovrei fare? Mi ritrovo con questo drone regalato che non posso usare, e nel bel mezzo di roma le uniche aree aperte sono i parchi pubblici. Chi vive in città non è precluso a questo hobby ?

      1. Il 24 dicembre ENAC ha aggiornato il regolamento, ed ha proibito l’utilizzo dei droni a scopo hobbystico all’interno delle CTR (= spazio aereo controllato in corrispondenza degli aeroporti). Le zone CTR possono essere più o meno ampie, consulta la mappa presente nell’articolo per capire dove si può volare.

  5. io possiedo un Radiofly “SPACE LIGHT 60″(pesa meno di 2 kg).La mia domanda è,posso farlo volare nel parco vicino a casa mia?è molto grande e lo spazio abbonda,ma è frequentato,e vorrei evitare di passare per guai.Purtroppo è l’unica zona ampia che ho vicino,abitando in una grande città

    1. Il regolamento riporta che “è proibito il sorvolo di assembramenti di persone, per cortei, manifestazioni sportive o inerenti forme di spettacolo o comunque di aree dove si verifichino concentrazioni inusuali di persone.” E’ vietato anche il sorvolo di aree congestionate, assembramenti di persone, agglomerati urbani…

      Dronia.it aveva posto alcune domande direttamente ad ENAC, tra cui: “Posso andare in un parco pubblico per provare le evoluzioni del drone?” La risposta di ENAC è stata: “Se il Parco pubblico è in ambito urbano e quindi area di sicuro popolata non è possibile.”

      Personalmente eviterei comunque i parchi pubblici, meglio un volo in meno che un rischio in più.

      1. “area di sicuro popolata”.. Popolata, assembramento, in un parco magari ci son 3-5 persone, e distanti. All’alba non c’è quasi nessuno neppur nelle piazze. Ci son parchi dove non ci va quasi nessuno, solo per dire (solo per dire) che “di sicuro” mi pare non si possa affermare.

      2. Volevo poi lasciare un paio di punti di riflessione, e pure logici. Il volo notturno, con led o comunque segnalatori luminosi, soprattutto se in zona leggermente illuminata, è più sicuro di quello in pieno giorno in quanto gli indicatori luminosi indicano chiaramente al pilota l’orientamento e la situazione del quadricottero.
        Poi, per quanto riguarda l’fpv e la navigazione a vista, se il quadricottero è dotato anche di sistema fpv, non è assolutamente detto, che venga usato come sistema di navigazione, anzi, può benissimo essere utilizzato per correggere il volo a vista, e quindi correre ancora meno rischi (!), ad esempio quando ci si avvicina, che ne so, ad un albero.

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